IMU - Acconto e Saldo anno 2021 19-05-2021 Entro il 16 GIUGNO 2021 deve essere effettuato il versamento dell' ACCONTO dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2021.
Entro il 16 DICEMBRE 2021 deve essere effettuato il versamento del SALDO dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2021
Esenzioni IMU 2021 connesse a emergenza da COVID-19
Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020.
L’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l’esenzione già disposta dall’articolo 78 del Dl 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.
La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l’esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.
on eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.
Per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la comunicazione su modello predisposto dall’Ufficio IMU nel quale il contribuente deve: indicare i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione e, laddove previsto, il codice ATECO dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
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Ultima modifica19/05/2021
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